Il cantiere edile può essere senza dubbio considerato uno tra i settori che più necessitano di accortezza, vigilanza e adempimento di ogni indicazione e dettaglio previsto dal Testo Unico sicurezza sul lavoro.
Recentemente rivisto, il testo unico (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) ha disposto il “carattere imprescindibile della sicurezza dei cantieri” da pianificare ovunque siano presenti più imprese.
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ( ossia tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche).
Il Testo Unico ha inoltre introdotto una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione quali il responsabile dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il committente.
E’ importante ricordare che sul committente e sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo: la comunicazione, in un periodo antecedente all’inizio dei lavori, della notifica preliminare alla Regione Lombardia ( documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori).
In caso di violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dal Testo Unico sono previste delle sanzioni amministrative e/o penali anche nei confronti del committente.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, risulta obbligatorio pianificare la sicurezza mediante lo strumento del PSC ( Piano di Sicurezza e di Coordinamento), che deve costituire lo strumento efficace ed operativo per la gestione dei rischi reali preventivamente individuati e valutati.
Nell’ambito dei lavori pubblici ( vedi art. 131, comma 1, lettera b del d.lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) è previsto, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PCS, la redazione del PSS ( Piano Sostitutivo di Sicurezza).